(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 56 del 21 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione  del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale  dell'energia,
di risparmio energetico e di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59) e, in particolare, l'art. 30; 
  Vista la legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia) e, in particolare, l'art.
1, comma 6, per il quale le regioni  determinano  con  proprie  leggi
l'attribuzione  dei  compiti  e  delle  funzioni  amministrativi  non
riservate allo Stato, ferme  le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,
delle province e delle citta' metropolitane previste dal testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali); 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e,
in particolare, l'art. 9, comma 5-quinquies, secondo cui compete alla
regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei
criteri generali in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione   e   ispezione   degli   impianti   termici   per    la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la
preparazione dell'acqua calda per  usi  igienici  sanitari,  a  norma
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c),  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'art. 10  che  specifica  le
competenze delle regioni e province autonome; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina  dei
criteri  di  accreditamento  per  assicurare  la   qualificazione   e
l'indipendenza degli esperti e degli  organismi  a  cui  affidare  la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art.  4,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e,  in
particolare, l'art. 4, secondo il quale le regioni possono: 
  adottare un sistema di  riconoscimento  dei  soggetti  abilitati  a
svolgere le attivita' di certificazione energetica degli edifici; 
  promuovere iniziative di informazione e orientamento  dei  soggetti
certificatori e degli utenti finali; 
  promuovere attivita' di formazione  e  aggiornamento  dei  soggetti
certificatori; 
  predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualita'
dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici
ovvero  organismi  pubblici  o  privati  di  cui  sia  garantita   la
qualificazione e indipendenza, e  assicurare  che  la  copertura  dei
costi  avvenga  con  una  equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
interessati al servizio; 
  promuovere la conclusione di  accordi  volontari  ovvero  di  altri
strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso  a
qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e
la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento  linee  guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici); 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione
della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse  S.p.A»   nella
societa'  «Agenzia  regionale  recupero  risorse  S.p.A»  a  capitale
sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1998,  n.
25); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014»); 
  Vista la legge  regionale  28  giugno  2016,  n.  41  (Proroga  del
subentro della regione nelle funzioni  di  controllo  degli  impianti
termici delle province e della citta' metropolitana.  Modifiche  alla
legge regionale n. 22/2015); 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  prima  commissione
consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. La legge regionale n. 22/2015,  in  attuazione  della  legge  n.
56/2014, ha provveduto al riordino delle  funzioni  esercitate  dalle
province e dalla  Citta'  metropolitana  di  Firenze,  prevedendo  il
subentro della regione in tali funzioni a far  data  dal  1°  gennaio
2016; 
  2. Per quanto concerne la  funzione  di  controllo  degli  impianti
termici, la legge regionale n. 22/2015 ha previsto il subentro  della
regione dal 1° gennaio 2016 limitatamente alla Provincia di Grosseto; 
  3. Per quanto concerne la stessa materia, l'art. 10-bis della legge
regionale n. 22/2015 ha disciplinato il subentro della regione  nelle
quote  delle   societa'   aventi   il   requisito   dell'esclusivita'
dell'oggetto sociale relativamente all'esercizio della funzione e  le
maggioranze richiesti dall'art. 10, comma 14,  della  medesima  legge
regionale n. 22/2015; 
  4. La legge  regionale  n.  41/2016  ha  inoltre  previsto  che  il
subentro della regione nelle funzioni  relative  al  controllo  degli
impianti termici decorra dal  1°  gennaio  2017,  ferma  restando  la
possibilita' di un subentro anticipato nelle  funzioni  svolte  dalle
province e dalla Citta' metropolitana  di  Firenze,  qualora  per  le
societa' dalle  stesse  partecipate  siano  riscontrati  i  requisiti
previsti dalla legge regionale n. 22/2015, ed, in particolare, quelli
di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015; 
  5. E' necessario procedere  ad  integrare  e  modificare  la  legge
regionale n. 39/2005, la  legge  regionale  n.  87/2009  e  la  legge
regionale n. 22/2015, ciascuna per quanto esplicitato nei punti 6,  7
e 8; 
  Con riferimento alle norme di cui al capo I (Modifiche  alla  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39): 
  6. In attuazione dei principi di adeguatezza e  di  semplificazione
delle procedure amministrative, e' necessario che la regione  proceda
al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni
in materia di controllo degli impianti  termici,  svolgendo  in  modo
uniforme l'attivita' su tutto il territorio toscano e riconducendo la
stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017,  anche  in
considerazione  del  medesimo  obiettivo  fissato  nel  Documento  di
economia e finanza  regionale  (DEFR)  per  il  2016,  approvato  con
deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89; 
  7. E' necessario superare  il  modello  esistente  che  prevede  lo
svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici da parte
della regione e dei comuni con popolazione superiore ai  quarantamila
abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di scala  nella  gestione
delle funzioni, nonche' per attuare le gia' evidenziate  esigenze  di
semplificazione; 
  8. E' inoltre necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 3, comma 2-ter, dall'art. 4, comma 1-bis, e dall'art. 9 del
decreto  legislativo  n.  192/2005,  alla  creazione  di  un  sistema
regionale di  certificazione  energetica  degli  edifici,  che  renda
conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono  le
relative attivita',  implementando  il  sistema  informativo  per  la
registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione  energetica
emessi con un sistema di verifica della conformita'  degli  attestati
medesimi; 
  9. E' necessario attuare le finalita' di cui ai punti 7 e 8 in modo
coordinato, anche mediante la creazione di programmi informatici  per
la gestione dei rapporti di controllo degli impianti termici e  degli
attestati di prestazione energetica al fine di provvedere: 
  a) allo sviluppo del sistema informativo  di  cui  all'art.  23-ter
della legge regionale n. 39/2005; 
  b) alla gestione delle procedure  di  accreditamento  dei  soggetti
certificatori; 
  c) al monitoraggio delle procedure  di  registrazione  obbligatoria
degli Attestati di prestazione energetica (APE) emessi  dai  soggetti
certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori  nel
sistema informativo; 
  d) alla elaborazione  dei  relativi  dati,  ai  fini  del  costante
aggiornamento  del  sistema  informativo  regionale   sull'efficienza
energetica degli edifici; 
  Con riferimento alle norme di cui al capo II (Modifiche alla  legge
regionale 29 dicembre 2009, n. 87): 
  10. Occorre attuare un processo di razionalizzazione delle societa'
partecipate,  in  ottemperanza  a   quanto   previsto   dal   decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica), facendo  confluire  in  un'unica
societa' le attivita'  di  controllo  degli  impianti  termici  e  le
attivita' relative alla certificazione energetica degli edifici; 
  11. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e  9,  a
seguito del riordino delle partecipazioni societarie,  e  comunque  a
far data dal 1° gennaio 2018, e' opportuno che la regione si  avvalga
della Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.,  societa'  in
house interamente partecipata, disciplinata dalla legge regionale  n.
87/2009, che gia' svolge servizi  strumentali  alle  attivita'  della
regione in materia di rifiuti e di bonifiche; 
  12. Ai  fini  indicati  nel  punto  11,  e'  necessario  modificare
l'oggetto sociale della societa' ARRR, per consentire alla stessa  di
svolgere  le  funzioni  afferenti  all'uso  razionale   dell'energia,
compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed, in particolare,  il
controllo degli impianti  termici  e  l'efficienza  energetica  degli
edifici; 
  13. E' necessario  adeguare  la  legge  regionale  n.  87/2009,  in
attuazione  della  legge  regionale   n.   22/2015,   eliminando   il
riferimento  alla  possibile  partecipazione  delle   amministrazioni
provinciali alla compagine societaria,  ormai  priva  di  presupposto
normativo e funzionale; 
  Con riferimento alle norme di cui al  capo  III  (Differimento  del
termine per il riordino delle societa'  energetiche  delle  province.
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22): 
  14. E' opportuno differire al 31 dicembre 2016 il termine  previsto
dall'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015,  termine
entro il quale la giunta regionale individua le societa' e  gli  enti
partecipati per i quali abbia riscontrato i requisiti di cui all'art.
10, comma 4, della medesima legge regionale; 
  Con  riferimento  alle  norme  di  cui  al  capo  IV  (Disposizioni
finanziarie, transitorie e finali): 
  15. E' necessario dettare una specifica disciplina transitoria  per
regolare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti  7,  8  e  9,  da
parte della regione, a far data dal 1° gennaio  2017  e  sino  al  31
dicembre 2017; 
  16. E' necessario prevedere che, nelle more della  costituzione  di
un'unica societa' ai sensi del  punto  10,  la  regione  assicuri  il
coordinamento delle attivita' delle societa' energetiche  oggetto  di
riordino, anche avvalendosi di ARRR S.p.A.; 
  17. E' necessario rafforzare l'attivita' di  verifica  e  controllo
degli impianti termici, sia a tutela della  sicurezza  dei  cittadini
rispetto al verificarsi di possibili incidenti,  sia  come  strumento
fondamentale per combattere l'inquinamento  atmosferico,  preso  atto
che il settore del riscaldamento, a livello del territorio  regionale
toscano, ha un'incidenza del 70 per cento rispetto  al  totale  delle
emissioni di PM 10; 
  18. L'attivita' di verifica  e  controllo  degli  impianti  termici
incide in maniera diretta sulle emissioni inquinanti di cui al  punto
17  ed  appare,  allo  stato  attuale,  disomogenea  sul   territorio
regionale; 
  19. Ai fini di cui al punto 17, in sede di prima applicazione e per
le annualita' 2017 e 2018, e' opportuno stabilire un tetto massimo al
contributo dovuto per i controlli di  efficienza  energetica  di  cui
all'art.  9,  comma  4,  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R  (Regolamento
di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale  24  febbraio
2005,  n.  39  «Disposizioni  in  materia  di  energia».   Esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione  degli  impianti  termici),  nel
caso  di  impianti  termici  con  generatori  di  calore  a   fiamma,
alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt; 
  20. Considerata  la  necessita'  di  assicurare  l'esercizio  delle
funzioni di cui ai punti 6 e 7  a  far  data  dal  1°  gennaio  2017,
occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il  giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di
  energia. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2005 
 
  1. La lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale
24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni  in  materia  di  energia),  e'
sostituita dalla seguente: 
    «h-bis)  effettua  i  controlli  necessari  all'osservanza  degli
obblighi,  relativi  al   contenimento   dei   consumi   di   energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in
caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni,  secondo
le modalita' indicate nel regolamento di attuazione di  cui  all'art.
23-sexies, comma 1, lettera e);». 
  2. Dopo la lettera h-bis) del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 39/2015 sono inserite le seguenti: 
  «h-ter)  esercita  l'attivita'  di  vigilanza  sugli  attestati  di
prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in  caso
di rilevate irregolarita', applica le relative sanzioni; 
  h-quater) organizza le attivita'  finalizzate  alla  certificazione
energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti
certificatori,  l'archiviazione,  la  tenuta  e  il  controllo  degli
attestati di prestazione energetica; 
  h-quinquies) applica le  sanzioni  di  cui  all'art.  23-quinquies,
comma 1;». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2005  e'
aggiunto il seguente: 
  «1.bis. A decorrere dalla data indicata all'art. 26, comma 4, della
legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di  uso  razionale  dell'energia.
Modifiche alle leggi regionali n. 39/2005, n. 87/2009 e n.  22/2015),
la regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero  risorse  (ARRR)
S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere  h)
e h)-quater, nonche' delle funzioni  di  controllo,  vigilanza  e  di
accertamento di cui al comma 1, lettere h-bis) e h-ter).».